La Corte Federale d’Appello della FIGC rigetta il reclamo proposto dalla Salernitana in merito all’assemblea di Lega del 23 dicembre 2020.
Salernitana: FIGC respinto il reclamo del club granata
La Corte Federale d’ Appello con la decisione n° 81 del 2021, rigetta il reclamo proposto dalla US Salernitana 1919; secondo il massimo organo della FIGC, lo svolgimento dell’assemblea da remoto non viola il principio democratico di partecipazione.
La pronuncia respinge il reclamo proposto dalla società granata per la decisione della riforma n° 88 del 25 gennaio 2021 con cui il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato il ricorso e i due atti di motivi aggiunti con cui il club aveva impugnato: la delibera dell’assemblea ordinaria della LNP B del 23 dicembre che stabiliva la modalità telematica per lo svolgimento dell’assemblea elettiva convocata il giorno 5 e 7 gennaio; il mancato rispetto del termine dilatorio di venti giorni previsto dall’art. 6.5 dello Statuto della Lega ritenuto; la legittimità del predetto comunicato per conflitto d’interessi del Presidente firmatario; le delibere dell’assemblea del 7 gennaio 2021 con cui erano state rinnovate le cariche federali per il quadriennio 2021-2024.
Le motivazioni del Tribunale
In primo grado, il Tribunale dichiarava inammissibili i motivi aggiunti poiché erano stati notificati soltanto alla LNPB e non anche ai controinteressati. A fondamento di tale inammissibilità il Tribunale Federale sposava la consolidata giurisprudenza amministrativa che “…qualificando il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa…” come riteneva, così come condiviso anche da precedenti orientamenti del Collegio di Garanzia del CONI che “la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice l’onere di ordinare l’integrazione del contradditorio”.
Nel merito, considerava non fondate le censure circa le modalità di svolgimento da remoto delle elezioni ritenendo che l’art. 6.5. dello Statuto della Lega equipari espressamente le modalità da remoto a quelle in presenza, senza così violare il principio democratico di partecipazione. Rilevava, altresì, sia l’assenza del paventato conflitto d’interesse in capo al Presidente uscente, poi candidatosi alla medesima carica, per essere la convocazione dell’assemblea, nella modalità prescelta, una sua prerogative, che il rispetto del termine dilatorio di venti giorni poiché la data di convocazione doveva ritenersi quella del 15 dicembre 2020 e non la delibera del 23 dicembre 2020.
Pertanto, Il club granata proponeva appello alla Corte Federale in cui, oltre a lamentare una carenza di motivazione circa il dedotto conflitto d’interesse e circa il mancato rispetto del termine dilatorio tra la convocazione e l’assemblea.
La Corte Federale d’Appello respinge il reclamo della Salernitana statuendo che la paventata lesione del principio democratico non può dipendere dalle modalità con le quali i partecipanti intervengono in assemblea (in presenza o da remoto) ma dalle modalità con le quali è acquisita la dichiarazione di volontà e poi il voto dei partecipanti che, nel caso di specie, non erano contestate dal reclamante.