La Lega Pro ha riportato le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice sportivo, delle gare di Serie C disputate l’11-12 e 13 febbraio 2023. Le ammende più salate, dal valore di € 2500, sono state rifilate a Crotone, Fidelis Andria e Lecco.
Serie C: le ammende salate inflitte dal Giudice sportivo
Crotone
“A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato, al 13° minuto del primo tempo e per circa 2 minuti consecutivi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il settore Curva Sud intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per cinque volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di notevole potenza al 7° minuto del primo tempo, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in 168/503 essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)“.
Fidelis Andria
“per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord intonato:
1. al 5° minuto del primo tempo, ripetuto per cinque volte, e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 40° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari per la durata di circa 1 minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)“.
Lecco
“per avere circa l’80% dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, al 25° minuto del primo tempo, circa per due volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)“.
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